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Violazione dell’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente – Rilevanza della correttezza o meno del trattamento ai fini della configurabilità della responsabilità

Marzo 18, 2014 12:57 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Tribunale Trieste, civile, sentenza 15 marzo 2011 n. 269

L’obbligo del medico di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente deve ritenersi inadempiuto non solo qualora il sanitario ometta del tutto di riferire al paziente della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando sottoponga allo stesso, affinché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, dal quale non sia passibile desumere con certezza che il sottoscrittore abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.

Ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, non assume poi alcun rilievo la correttezza o meno del trattamento, ciò in quanto sia la condotta omissiva dannosa che l’ingiustizia del fatto sussistono per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso e appare eseguito in violazione tanto dell’art. 32 comma secondo della Costituzione (a norma del quale nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 della Costituzione, che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.


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