Il consenso informato, ovvero l’esatta informazione sulle condizioni e sui rischi legati al trattamento sanitario, costituisce elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario, e conseguentemente l’inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idoneo a ledere i diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali.
Il fondamento del consenso informato, come richiamato nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 delle sezioni unite civili 11 novembre 2008 n. 26973, viene a essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario.
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