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Utilizzazione di tecniche operatorie risalenti e rischiose

Cassazione civile sez. III, 29/09/2015 n. 19213

Febbraio 11, 2016 9:59 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

L’utilizzazione di tecniche operatorie risalenti e rischiose come indice sintomatico di inadempimento per difetto della dovuta diligenza adeguata alle concrete circostanze del caso

L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

Trattasi di due distinti diritti.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost., comma 2).

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost., comma 1).


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