di S. Marinello
Rischio Sanità n. 52 – marzo 2014
L’art. 3 comma primo del decreto legge 158/2012 c.d. Balduzzi, convertito con modifi cazioni in legge 08.11.2012 nr. 189, norma che non brilla per precisione tecnica e che ha dato luogo a contrastanti interpretazioni, sia in dottrina che nelle prime applicazioni giurisprudenziali, testualmente prevede che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”
continua...
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