La causalità omissiva è sostenuta non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza, ma anche dal raggiungimento da parte dell’autorità chiamata a giudicare di un risultato di certezza processuale che, all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa emessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma in epoca posteriore o con minore intensità lesiva; nel caso di specie, è stata confermata la sentenza di condanna che aveva ritenuto il medico responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p., per aver cagionato la morte del paziente, per colpa consistita nell’avere dimesso il predetto senza disporre i necessari accertamenti cardiologici.
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |