Una clausola può essere considerata vessatoria quando restringe l’ambito di responsabilità del soggetto che l’ha predisposta apportando delle limitazioni al dettato normativo oppure ai precetti generali di contratto; sicché la clausola claims made non è vessatoria se posta tra le condizioni generali di contratto, quindi, deputata a definire l’oggetto dell’intesa
Il Collegio osserva che il ragionamento seguito dalla Corte milanese per ritenere inefficace la clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c., e ricondurre l’ambito dell’operatività della polizza sotto la norma dell’art. 1917 c.c., non è corretto, ma ciò non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, in quanto la conclusione in ordine alla vessatorietà appare corretta sulla base dell’esatto diritto applicabile ai fini del giudizio di sussunzione sotto la disciplina giuridica dell’art. 1341 c.c., comma 2.
Va premesso che alla parte di motivazione evocata dalla ricorrente la Corte milanese ha premesso il richiamo al principio di diritto affermato da Cass. n. 5624 del 2005, cui si era già riportato il primo giudice.
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