In via generale, deve ricordarsi che la responsabilità della struttura ospedaliera, ha natura contrattuale, sussistendo tra il paziente e la struttura medesima un rapporto di tipo contrattuale, il cosiddetto contratto di spedalità. In tale contesto vengono, dunque, in rilievo le previsioni di cui agli artt. 1176 c.c., nella parte in cui incombe al prestatore d’opera, specificamente il personale medico, di tenere una condotta diligente ed appropriata, e 1218 c.c., che sanziona l’inadempimento contrattuale con l’obbligo risarcitorio.
La qualificazione della responsabilità della struttura nei termini che precedono, naturalmente, ha delle ripercussioni in materia di ripartizione dell’onere della prova, nel senso che il danneggiato è tenuto a provare il rapporto sanitario, ed allegare l’inesatto inadempimento, mentre grava sulla struttura inadempiente l’onere di provare l’esatto adempimento, o la sussistenza di cause giustificative del proprio inadempimento, ovvero di elementi idonei ad interrompere il nesso causale tra negligenza e danno, secondo un criterio di causalità civilistico e probabilistico.
Dalla CTU, espletata in corso di causa e di cui si condividono le conclusioni, è infatti, emerso che un errore medico nel caso concreto vi fu, si verificò nell’esecuzione dei primi due interventi chirurgici a cui il paziente fu sottoposto, ma non si concretizzò nella scorretta esecuzione dei medesimi interventi, per come dedotto in giudizio da parte attrice, bensì nella mancata scelta di intervenire chirurgicamente da subito con la resezione del colon che fu poi messa in atto. Da detto errore derivò un danno alla salute in capo all’attore, ma in misura minore rispetto a quanto lamentato in atto di citazione.
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |