Un ospedale pubblico non risponde dell’errore commesso da un medico libero professionista che ha trascurato interventi diagnostici precedenti il parto, solo perché ivi siano stati eseguiti gli accertamenti da questo prescritti
Va escluso che un ospedale pubblico possa essere chiamato a rispondere dell’errore commesso da un medico libero professionista, solo perché ivi siano stati eseguiti gli accertamenti da questo prescritti.
Manca, in tal caso, qualsiasi criterio di imputazione all’ospedale dell’operato del sanitario: non quello di cui all’art. 1228 c.c., non quello di cui all’art. 2049 c.c., non il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Non è quindi fondata la tesi che un ospedale, per il solo fatto di essere stato chiamato ad eseguire un esame ecografico, assuma per ciò solo l’obbligo di diagnosi, terapia e cura.
La richiesta di un esame ecografico impone al debitore (l’ospedale) di eseguire con diligenza ii suddetto esame; ma nemmeno la più lata interpretazione dell’art. 1374 c.c. potrebbe condurre ad affermare che, richiesto un esame diagnostico, il personale sanitario che lo esegue assuma l’obbligo di sostituirsi al medico curante, già scelto dalla paziente, assumendone tutti gli obblighi e gli oneri.
Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n. 26518 del 9 novembre 2017