Nel regime della legge n. 675 del 1996, nel caso in cui il sanitario e la struttura sanitaria, nell’ambito del rapporto curativo, avessero acquisito dati personali sullo stato di salute di un paziente il cui trattamento risultava indispensabile per la tutela dell’incolumità e della salute dei terzi o della collettività, in presenza di una originaria autorizzazione dell’interessato a informare circa la vicenda curativa i suoi familiari e, quindi, al trattamento dei dati personali, devono non solo ritenersi autorizzati a rivelare i dati a questi ultimi senza necessità di intervento del Garante, bensì obbligati a farlo.
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