Corte di cassazione, sez. V penale, sentenza 6 settembre 2011 n. 33136
Nella valutazione della responsabilità del medico per lesioni conseguenti all’esecuzione di un intervento chirurgico non necessario l’incidenza del consenso informato del paziente assume rilievo sia in riferimento all’ipotesi in cui l’intervento sia eseguito contro la volontà dello stesso, sia nell’ipotesi in cui l’azione del medico, seppur conforme al consenso prestato, non realizzi un beneficio per la salute complessiva del paziente, la cui tutela, per il relativo risalto costituzionale, fornisce copertura costituzionale alla legittimazione dell’atto medico.