di S. Marinello
Rischio Sanità n. 42 – settembre 2011
In caso di trasfusione di sangue infetto oltre alla responsabilità del Ministero della Salute può sussistere anche quella della struttura ospedaliera ove dette trasfusioni sono avvenute, e ciò anche per gli eventi antecedenti la legge n. 107/1990 che regolamenta tali attività e la produzione di emoderivati; così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2011 n. 15453.
Il caso concerneva un soggetto che aveva subìto un ricovero in ospedale e svariate trasfusioni; il sangue, però, risultava infetto, con conseguente contrazione di epatite C e morte.
Secondo quanto precisato in sentenza, indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus Hcv, ben poteva il personale medico sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, e anche prima della citata legge n. 107/1990 sussisteva un obbligo di vigilanza a carico del Ministero.
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |