Ritiene il collegio che sia necessario l’intervento delle Sezioni unite, stante il contrasto tra Cass. sez. lav. 12 maggio 2014 n. 10215 e Cass. sez. lav. 29 maggio 2014 n. 13355.
La questione controversa riguarda l’applicazione della disciplina della decadenza triennale introdotta dalla legge 25 luglio 1997 n. 238 la quale con l’art. 1 comma 9 ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevedendo che ” 1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post – trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. (…)”.
continua...
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