Il concetto di “causa a sé non imputabile” deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell’interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte, soprattutto nei casi, come quelli che interessano una struttura sanitaria e il medico in essa operante, in cui la “buona organizzazione” dovrebbe essere uno dei tratti caratterizzanti della professionalità in discussione: conseguentemente la ragione allegata nel caso in esame a sostegno della tardiva produzione (e cioè aver rinvenuto il documento in altra cartella clinica) non può certamente configurare un impedimento non imputabile alla parte onerata, dovendo essere ascritto a una negligente conservazione della documentazione clinica che, in assenza di specifiche e peculiari ragioni rinvenibili in cause di forza maggiore o in fatti estranei al loro operato, non può che essere imputata alla struttura sanitaria e al medico interessato.
continua...
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