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Spetta al medico dimostrare la difficoltà di esecuzione dell’intervento

Marzo 4, 2014 11:56 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 15 – Dicembre 2004

Precisazioni della Corte di Cassazione sull’onere della prova in episodi di malpractice

In tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale del medico, quando l’intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell’aggravamento della sua situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione, spettando all’obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10297 del 28 maggio 2004, precisando che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento è di facile esecuzione e al medico che l’insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza.


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