Col riordino legislativo operato in materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle USL, e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta, anzitutto, alle stesse Regioni; e spetta altresì all’organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell’ente soppresso durante la fase liquidatoria: a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo – contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 12 marzo 2014 n. 5637).
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