Non può essere addebitata alcuna colpa al medico che ha somministrato un farmaco che ha impedito l’allattamento naturale allorché sia emerso in corso di causa che l’opportunità sul piano terapeutico della somministrazione di tale farmaco, anche se improntata a particolare prudenza, non poteva ritenersi scorretta sul piano medico, in quanto, in considerazione della sintomatologia della paziente, era da ritenersi prevalente l’interesse a tutelare la sua salute, specie in assenza di controindicazioni all’allattamento artificiale.
continua...
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