Quando si verifica un evento lesivo, l’accertamento giudiziario si pone alla ricerca di una condotta, attiva o passiva, che possa esserne stata causa
Ove si rinvengano i segni di una ascendenza eziologica che riconducono all’azione o all’omissione dell’uomo, se l’indagine presuppone l’estraneità di una volontà di offesa, occorre verificare che l’azione rappresenti la violazione di una regola cautelare o che era prescritto un facere rimasto inattuato e che quel facere avesse il carattere di comportamento con funzione di prevenzione di quell’offesa che si è determinata.
È innanzitutto questo il fatto colposo: un’azione o un’omissione che concreta una violazione a regola cautelare.
Solo se l’azione materialmente produttiva dell’evento abbia tale caratteristica potrà parlarsi di condotta colposa; diversamente l’evento sarà da ascrivere al caso fortuito, o alla forza maggiore, o alla condotta di un diverso soggetto.
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