Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 581 del 2008, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, hanno precisato che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
continua...
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