La prova dell’inadempimento del medico (o, comunque, la sua condotta colpevole) non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per l’evento dannoso (lesione della salute o morte) accaduto al paziente, occorrendo infatti anche il raggiungimento della prova del nesso causale tra l’evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell’evento stesso all’ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. principio del più probabile che non.
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