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Il sanitario avveduto e informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l’errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 agosto 2017, n. 38534

Agosto 23, 2017 4:06 pm by: Category: Giurisprudenza, Senza categoria Leave a comment A+ / A-

Il giudice di merito deve analizzare la condotta (attiva od omissiva) colposa addebitata al sanitario, per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, rispetto agli specifici termini di fatto della vicenda, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.

 


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