Il sanitario, ausiliario necessario della Casa di Cura
La responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c. all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto.
L’accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta a una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché quelle alberghiere; ne consegue che la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale.
Tribunale di Reggio nell’Emilia sez. II, 07/07/2016