di S. Marinello
Rischio Sanità n. 8– marzo 2003
Sussiste il diritto di rivalsa dell’ente pubblico contro il terzo responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalità, pur a seguito dell’emanazione della Legge 23.12.1978 n. 833, la quale non ha determinato l’abrogazione implicita dell’art. 1 della Legge 3.12.1931 n. 1580. Nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell’illecito, l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, dalla quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Tribunale di Bolzano, sez. I civile, sentenza del 5 settembre 2002 n. 640 e Corte d’Appello di Trento sez. distaccata di Bolzano, sentenza del 23 ottobre 2002 n. 254).
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