di S. Marinello
Rischio Sanità n. 44 – marzo 2012
Il Procuratore regionale della Corte dei Conti ha esercitato l’azione di rivalsa nei confronti dei medici presunti responsabili del fatto dannoso che l’Amministrazione, in sede civile, era stata condannata a risarcire. Diversamente da ciò che accade quando il responsabile citato dinanzi al giudice contabile sia destinatario di una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nessun vincolo per il giudice contabile discende da una sentenza definitiva di condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede civile. I rapporti tra azione civile e azione di responsabilità amministrativa, infatti, come è noto, sono improntati all’assoluta autonomia, in considerazione dell’esistenza di un diverso petitum e di una diversa causa petendi fra l’azione di responsabilità amministrativa e l’azione civile di danno contro la P.A.
continua...
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