Non sussiste la responsabilità medica quando il ritardo diagnostico non è la causa dell’insorgenza dei postumi dell’intervento.
Nel caso oggetto di decisione, i postumi connessi all’intervento per la rimozione della stenosi non sarebbero variati nel caso che l’intervento fosse stato eseguito con un anticipo di due o tre settimane.
Tribunale Roma sez. XIII, 04/10/2017 n. 18685