Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.
La particolarità del caso in esame sta nel fatto che, a fronte di una non più contestata condotta colposa, per imperizia e negligenza, tenuta da tre sanitari, ciascuno in relazione alla propria sfera di intervento radiologico o clinico, non si è prodotto un aggravamento della perturbazione funzionale causata dalle lesioni derivate dalla caduta.
Come bene spiega la Corte territoriale -riprendendo la perizia collegiale disposta in grado di appello- i lievi esiti algodisfunzionali ascrivibili alla frattura lombare L1 derivata dall’evento traumatico sono indipendenti dall’inadeguato trattamento.
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |