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RischioSanità n.56 – marzo 2015

Maggio 6, 2015 10:51 am by: Category: Rivistadigitale Leave a comment A+ / A-

sommario

Pertinenza e non eccedenza di dati nella documentazione sanitaria

A seguito di lamentazioni ricevute riguardo alla prassi, seguita in molti ospedali, di chiedere sistematicamente alle persone ricoverate la religione di afferenza, il Garante per la tutela dei dati personali ha emanato uno specifico provvedimento: n. 515 del 12 novembre 2014

Registrazioni audio e video da parte di utenti dei servizi sanitari

In che cosa poteva mai consistere lo “scandalo” riferito al paziente? Nel fatto che una signora, dopo che il medico a cui si era rivolta le aveva negato il consenso a registrare il loro incontro mediante smart phone, avesse ugualmente proceduto a registrazione attraverso un altro dispositivo nascosto in tasca.

Medicina difensiva ed autoassicurazione

Dieci miliardi di euro è il costo attuale della medicina difensiva in Italia. Una cifra esorbitante che fotografa l’importo della spesa pubblica necessaria a garantire prestazioni sanitarie del tutto inutili.

Limiti di “praticabilità” della c.d. autoassicurazione della responsabilità medica da parte delle amministrazioni sanitarie*

 Le molte difficoltà ed i sensibili costi della polizze per la copertura del rischio sanitario hanno portato diverse regioni italiane e le loro strutture curative ad orientarsi per un “gestione in proprio” delle conseguenze della responsabilità medica. Di qui la scelta di assicurarsi solo per quei danni d’importo elevato, almeno superiore ai 250.000 od ai 500.000 euro.

Autoassicurazione e gestione del rischio

Convegno a Firenze dell’AIDA Toscana

Consiglio di Stato: nessun obbligo di assicurazione professionale fino alla pubblicazione del decreto

 Massima: L’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non può ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dalla Legge Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi; conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie. Consiglio di Stato, sez. II, parere n. 486 del 19 febbraio 2015 

Fattispecie di casi configuranti profi li di responsabilità professionale sanitaria

Contesti operativi e responsabilità sanitaria

Il caso risolto

Selezione di sentenze commentate

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