di M. Mariani
Rischio Sanità n. 37 – Giugno 2010
La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con la sentenza n. 26364 del 16/12/09, dispone sulla modalità di fruizione dei 15 giorni di ferie aggiuntive, spettanti al personale professionalmente esposto a rischio radiante, secondo quanto previsto dalle diverse fonti(a) normative e contrattuali. La decisione adottata non si colloca nel solco di quanto interpretato, almeno fino ad oggi, dalla maggioranza dei Tribunali di primo grado e d’Appello.
Il Ccnl 2000/2001, Comparto sanità, art. 5, comma 6 dispone che “al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in un unica soluzione”.
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