Nel risarcimento del danno non patrimoniale, chi rivendica tale diritto in conseguenza della morte della persona a cui è legato da relazione affettiva, deve dimostrare
- l’esistenza e la natura di tale rapporto
- la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento di verificazione del fatto illecito.
Cassazione penale sez. IV, 16/10/2014 n. 46351