Nel giudizio riguardante il risarcimento del danno da attività medico – chirurgica, l’attore deve provare l’esistenza del contratto e allegare l’insorgenza, o l’aggravamento, della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; mentre, è a carico del medico convenuto e/o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno; è stato riconosciuto, nella fattispecie, il diritto al risarcimento richiesto da un uomo che aveva riportato, dopo un intervento chirurgico di osteosintesi con placca a vite e scivolamento, un grave spostamento della zona fratturata.
A detta della Corte, era onere dell’azienda provare che non vi fosse stato inadempimento, tenuto conto delle condizioni del paziente al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria e delle attività curative praticate.
Cassazione civile sez. III, 06/10/2014 n. 21025