Nella responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento del professionista, restando a carico dell’obbligato l’onere di provare l’esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell’onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è informato.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento danni di una paziente per la lesione di una corda vocale conseguente a un intervento di tiroidectomia, ritenendolo, da un lato, di non facile esecuzione e omettendo, dall’altro, di valutare la condotta del medico specialista alla stregua del criterio di cui all’art. 176, secondo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014