Qualora un dipendente pubblico voglia usufruire di assistenza legale gratuita, è necessario, al fine di non incorrere nella decadenza da tale diritto, comunicare tempestivamente tale volontà al proprio datore di lavoro.
Il diritto al rimborso, infatti, sorge soltanto nel caso in cui il funzionario abbia tempestivamente comunicato l’esistenza del procedimento penale ed abbia manifestato la volontà di usufruire dell’assistenza legale a carico dell’ente.
La disciplina applicabile è contenuta nell’art. 25 del ccnl 1998-2001 dell’area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, stipulato in data 8.06.00, e nell’art. 26 del ceni nazionale integrativo del personale del comparto Sanità 7.04.99, stipulato il 20.09.01, i quali con formulazione identica prevedono che l’Azienda sanitaria – verificate l’assenza di conflitto di interesse – assuma a proprio carico la difesa del dirigente (art. 25) o genericamente del dipendente (art. 26) per i giudizi amministrativi, civili o penali riconnessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio.
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