Affinché la struttura sanitaria sia responsabile per non aver informato esaustivamente il paziente dei possibili rischi dell’intervento cui andrà a sottoporsi, nel caso in cui il contenuto del consenso non sia esaustivo ma riporti solo la mera descrizione della procedura senza alcuna descrizione delle possibili complicanze, è necessario provare che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stato informato delle suddette complicanze.
Corte appello Milano sez. I, 01/12/2014 n. 1458