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Rifiuto del medico di pronta disponibilità di recarsi in ospedale per visitare un paziente

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2015 n. 45928

Dicembre 10, 2015 2:50 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Il servizio di pronta disponibilità, previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere e in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia, con la conseguenza che esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza.

Su questi presupposti, concretandosi l’atto dovuto nell’obbligo di assicurare l’intervento nel luogo di cura, il sanitario non può sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza.


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