In caso di lesioni colpose cagionate al neonato durante il parto, è configurabile una corresponsabilità del ginecologo, nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, e delle ostetriche, nell’omessa segnalazione del peggioramento del tracciato cardio/tocografico, trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe; l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.
Il medico che succede a un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga a informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano.
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