Nella responsabilità medica, l’osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella introdotta con la c.d. legge Balduzzi pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza
La legge 8 novembre 2012, n. 189, comma 6, c.d. legge Balduzzi, nel convertire il D.L. 158 del 2012, ha stabilito nell’art. 3 che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
Tale disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento una rilevante novità in quanto è stato attribuito al grado della colpa non più solo il ruolo di parametro per la determinazione della pena -art. 133 c.p.-, ma anche una diretta incidenza sulla tipicità del fatto.
Sebbene gli orientamenti non si siano ancora consolidati in ordine alla portata della novella, la più recente giurisprudenza estende la rilevanza della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall’imprudenza.
continua...
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