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Responsabilità medica e assicurazione

Corte di Cassazione sez. III civile, sentenza dell’8 gennaio 2020 n. 122

Gennaio 30, 2020 1:53 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Nella assicurazione per la responsabilità civile, in forza dell’art. 1917 c.c., comma 2 – che prevede la facoltà dell’assicuratore, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede, non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l’assicuratore e l’assicurato, giacchè l’anzidetta facoltà dell’assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine a una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l’assicurato.


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