Nel caso di contagio da HIV tramite emotrasfusione, tra il 1979 e il 1989, la responsabilità del Ministero è presunta, a meno che non provi di aver adottato le misure idonee a evitare il contagio
Non risulta condivisibile l’affermazione della Corte circa la collocazione dell’exordium praescriptionis alla data del decesso del paziente: richiamato il principio secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia decorre dal momento in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass., S.U. n. 581/2008), deve ritenersi che, in difetto di elementi obiettivi che consentano di considerare percepibile già all’epoca del decesso il rapporto tra la trasfusione e il contagio (elementi non adeguatamente individuati dalla sentenza impugnata), non sia ragionevole anticipare la raggiunta consapevolezza del rapporto di derivazione del contagio dall’emotrasfusione ad un momento anteriore alla presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 (che – come sottolineato anche da Cass. n. 28464/2013 – attesta, invece, l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente e adeguata percezione dell’origine della malattia).
continua...
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