Responsabilità del dentista
La Corte d’appello ha ritenuto che la causa del fallimento delle cure eseguite dal medico convenuto non andasse ricercata nell’opera di questi, ma in fattori naturali -malocclusione- o nella condotta dello stesso paziente; e ha soggiunto che in ogni caso il medico aveva agito con la diligenza prescritta dalle leges artis; in sintesi:
- la causa del danno non fu l’opera del medico, ma le condizioni pregresse del paziente;
- il medico, correttamente informando il paziente e segnalandogli i possibili rischi dell’intervento, tenne una condotta diligente.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 agosto 2016 n. 17405