di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 19 – Dicembre 2005
La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazione soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità. Si tratta quindi di atto pubblico che esplica la funzione di diario dell’intervento medico e dei relativi fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono essere annotati conformemente al loro verificarsi. La Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 22694 del 16 giugno 2005 ha affrontato il problema della falsità ideologica in atti.
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