Con riguardo all’espressione del consenso informato (ovvero, al rifiuto) ai trattamenti medico-sanitari da parte di persona incapace di esprimersi, la questione è stata risolta dalla recente legge 22 dicembre 2017 n. 219.
Superando la tesi tradizionale che escludeva la rappresentanza in materia di atti personalissimi, quali quelli in discorso, fu la Corte Suprema a chiarire che il consenso potesse essere manifestato da parte del tutore di persona interdetta, a condizione che venisse ricercato il suo best interest e ricercandone la volontà precedentemente da lui espressa (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21.748), con ciò dando attuazione all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (ratificata dall’Italia con l. 28 marzo 2001 n. 145), la quale ammetteva che il rappresentante legale (dell’incapace) potesse esprimere il consenso informato al trattamento medico al suo posto.
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