Per aversi il reato di omissione di denuncia è necessario e sufficiente che il medico ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata
Affinché possa ritenersi integrata l’omissione di denuncia, è richiesto che l’esercente il pubblico servizio (come il pubblico ufficiale nell’omologa fattispecie prevista dall’art. 361 c.p. ) venga a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato: in linea con l’espressione utilizzata dall’art. 332 c.p.p. , comma 1, e art. 347 c.p.p. , comma 1, deve trattarsi di elementi che appaiono sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso; l’omissione di denuncia si verifica dunque quando l’agente qualificato sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato.
Ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice, è necessario e sufficiente che l’esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche fondata; il che si correla strettamente alla natura di reato di pericolo della incriminazione, dovendosi garantire che la notitia criminis pervenga comunque all’Autorità Giudiziaria, unica competente ad operare le valutazioni e ad assumere le decisioni in ordine all’ulteriore corso del procedimento penale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 8937 del 27 febbraio 2015