A fronte della volontà del paziente, manifestata in forma inequivocabilmente negativa concretizzante un rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli, l’operatore trova un limite invalicabile al suo operare
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, specificazione del più generale principio posto dall’art. 13 Cost., che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, e dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33, che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.
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