L’attività di produzione e distribuzione dei farmaci è certamente soggetta alla speciale disciplina della responsabilità dettata dall’articolo 2050 del codice civile in tema di esercizio di attività pericolose.
Tuttavia, non può postularsi che, a fronte di remote possibilità di effetti dannosi indesiderati per la salute derivanti dall’assunzione del farmaco (nel caso di specie in percentuale pari a uno su un milione di casi), le cui cause siano ignote, l’impresa si trovi di fronte all’alternativa secca
- di rinunciare tout court alla produzione e commercializzazione del prodotto
- o di accollarsi il rischio economico del risarcimento del danno.
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |