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Prova liberatoria della responsabilità della casa farmaceutica per effetti indesiderati dei farmaci

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019 n. 6587

Maggio 9, 2019 1:19 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

L’attività di produzione e distribuzione dei farmaci è certamente soggetta alla speciale disciplina della responsabilità dettata dall’articolo 2050 del codice civile in tema di esercizio di attività pericolose.

Tuttavia, non può postularsi che, a fronte di remote possibilità di effetti dannosi indesiderati per la salute derivanti dall’assunzione del farmaco (nel caso di specie in percentuale pari a uno su un milione di casi), le cui cause siano ignote, l’impresa si trovi di fronte all’alternativa secca

  • di rinunciare tout court alla produzione e commercializzazione del prodotto
  • o di accollarsi il rischio economico del risarcimento del danno.

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