Ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35, comma 5, è fatto divieto all’armaiolo di vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore, non anche di sindacare la minore o maggiora idoneità dell’arma acquistata rispetto alle finalità per le quali il porto d’armi è stato chiesto e rilasciato, non potendosene comunque escludere la fungibilità e considerato anche che, per converso, anche il fucile per uso sportivo è arma da sparo dalle medesime se non maggiori potenzialità offensive.
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