Quanto alla distribuzione degli oneri probatori, qualificata come contrattuale la responsabilità della struttura e del medico nei confronti del paziente per danni derivati dall’esercizio di attività di carattere sanitario, la giurisprudenza ha risolto la relativa problematica lungo le direttrici segnate dalle Sezioni unite, segnatamente con le sentenze 30 ottobre 2001 n. 13533 e 11 gennaio 2008 n. 577, muovendosi nell’ottica che l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento – coincidenti con quelle tradizionalmente definite di mezzi, in cui è la condotta del debitore ad essere dedotta in obbligazione – non è qualunque inadempimento, ma solo quello astrattamente efficiente alla produzione del danno.
continua...
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