La sentenza impugnata poi con ampia motivazione, esaustiva e adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità esclude la responsabilità del ricorrente, rilevando come dal materiale probatorio acquisito, emerge con tutta evidenza l’assenza del nesso di causalità tra l’operato dell’imputato e il decesso; infatti, per la sentenza impugnata, tutti i periti sentiti nel giudizio di primo grado, fatta eccezione di quelli dell’imputato, hanno concluso che la prescrizione dell’olio di ricino da parte dell’imputato dopo la visita effettuata al piccolo era da considerarsi non corretta dal punto di vista sanitario in considerazione delle particolari condizioni di salute del paziente, trattandosi in ogni caso di un rimedio eccessivo per un bambino di piccola età, così come hanno concordato che tale somministrazione era da considerare la causa prima dell’episodio di vomito avvenuto dopo circa trenta minuti dalla somministrazione del primo cucchiaio dell’olio di ricino.
Ma che tale somministrazione accelerasse lo shock ipovolemico e diselettrolitico e il conseguente collasso cardiocircolatorio non viene affermato da alcuno.
continua...
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