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Per giurisprudenza praticamente costante, la responsabilità del gestore di una struttura sanitaria nei confronti del paziente ha carattere contrattuale

Marzo 14, 2014 11:23 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Corte di Cassazione, sez. III Civile
Sentenza 12 dicembre 2013 n. 27855

Lo stesso, in forza dell’art. 1228 cod. civ., risponde pertanto anche del comportamento dei propri dipendenti; le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato; conseguentemente l’inadempimento del professionista non può tout court desumersi dal mancato raggiungimento del risultato; il danno derivante da eventuali azioni o omissioni del sanitario in tanto è ravvisabile, in quanto si accerti, sulla base di criteri probabilistici, che, senza quelle azioni o omissioni, il risultato sarebbe stato conseguito; in particolare, il nesso di causalità tra condotta commissiva o omissiva del sanitario ed evento dannoso deve essere accertato alla luce di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica.


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Per giurisprudenza praticamente costante, la responsabilità del gestore di una struttura sanitaria nei confronti del paziente ha carattere contrattuale Reviewed by on . Corte di Cassazione, sez. III Civile Sentenza 12 dicembre 2013 n. 27855 Lo stesso, in forza dell'art. 1228 cod. civ., risponde pertanto anche del comportamento Corte di Cassazione, sez. III Civile Sentenza 12 dicembre 2013 n. 27855 Lo stesso, in forza dell'art. 1228 cod. civ., risponde pertanto anche del comportamento Rating: 0

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