Corte di Cassazione, sez. III Civile
Sentenza 12 dicembre 2013 n. 27855
Lo stesso, in forza dell’art. 1228 cod. civ., risponde pertanto anche del comportamento dei propri dipendenti; le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato; conseguentemente l’inadempimento del professionista non può tout court desumersi dal mancato raggiungimento del risultato; il danno derivante da eventuali azioni o omissioni del sanitario in tanto è ravvisabile, in quanto si accerti, sulla base di criteri probabilistici, che, senza quelle azioni o omissioni, il risultato sarebbe stato conseguito; in particolare, il nesso di causalità tra condotta commissiva o omissiva del sanitario ed evento dannoso deve essere accertato alla luce di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica.