Non è fondata la richiesta del genitore di un indennizzo per la patologia di tipo autistico sviluppata dal figlio dopo la vaccinazione allorché sia stata esclusa la sussistenza della plausibilità biologica nell’ipotesi di un nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia.
La Corte d’appello si è quindi attenuta ai principi secondo i quali la prova a carico dell’interessato ha a oggetto, a seconda dei casi
- l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione vaccinale
- il verificarsi dei danni alla salute
- e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |