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Parte Seconda – Libro XI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere – Titolo I Disposizioni generali

Aprile 15, 2014 4:06 pm by: Category: Cod. procedura penale Leave a comment A+ / A-

Art. 696.
Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale.

1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. (1)

2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.

(1) Comma così sostituito dall’art. 9 della L. 5 ottobre 2001, n. 367

Parte Seconda – Libro XI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere – Titolo I Disposizioni generali Reviewed by on . Art. 696. Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale. 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali Art. 696. Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale. 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali Rating: 0

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