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Parte Prima – Libro III: Prove – Titolo I Disposizioni generali

Aprile 14, 2014 12:03 pm by: Category: Cod. procedura penale Leave a comment A+ / A-

Art. 187.
Oggetto della prova.

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

Art. 188.
Libertà morale della persona nell’assunzione della prova.

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti .

Art. 189.
Prove non disciplinate dalla legge.

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

_______________

 

Art. 190.
Diritto alla prova.

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190-bis.
Requisiti della prova in casi particolari (1).

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso di-chiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel con-traddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesi-me saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati ac-quisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiara-zioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. (2)

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater1 (3), 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguar-da un testimone minore degli anni sedici. (4)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) Comma così sostituito dall’art. 3 della L. 1 marzo 2001, n. 63.
(3) Le parole: “anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater1” sono state aggiunte dall’art. 14, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38
(4) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, della l. 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 191.
Prove illegittimamente acquisite.

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 192.
Valutazione della prova.

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).

 

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Art. 193.
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

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